Ordine Avvocati di Lodi

Equo Compenso

 

La materia dell’equo compenso è argomento di particolare rilevanza alla luce della normativa vigente, degli orientamenti giurisprudenziali e del lavoro svolto dal CNF .

La protezione alle pretese di ribasso dei compensi che, fino a qualche tempo fa, era costituita dai minimi tariffari, dopo il famigerato “decreto Bersani” del 2006 e le successive modifiche è venuta meno. Tali interventi, sbandierati come strumenti indispensabili per introdurre nella professione forense la concorrenza e favorire i giovani, hanno avuto l’effetto di indebolire gli avvocati nel loro rapporto con il cliente, consentendo il dilagare dei cosiddetti poteri forti.

Il concetto di tariffa è stato poi definitivamente abolito con la legge 31/12/2012 n. 247 (attuando alla perfezione il programma proposto nel 2011 dal Centro Studi di Confindustria, che rappresentava, tra i molteplici argomenti trattati, che sarebbe stato:”…….necessario, in particolare, garantire la libertà nella scelta dei professionisti, conferendo la facoltà di derogare ai minimi tariffari”).

Con il decreto ministeriale 10/3/2014 n. 55, sono stati fissati alcuni parametri generali per la determinazione dei compensi forensi, tuttavia, questi avrebbero potuto essere utilizzati dai giudici per liquidare le spese di giudizio tra le parti in contesa, in caso di soccombenza; oppure, tra avvocato e cliente, ma solo nel caso di pregressa mancata determinazione consensuale.

Allo stato, dopo l’introduzione della sopra richiamata legge sull’equo compenso, di fine 2017, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che il raggiungimento dell’equo compenso risulta conseguito attraverso l’applicazione del D.M. 10/3/2014 n. 55, anche se le decisioni sembrano disciplinare solo le liquidazioni giudiziali, ovvero, i compensi che il giudice pone a carico della parte soccombente in giudizio. La giurisprudenza sopra richiamata (appunto riferita alle liquidazioni giudiziali) e quella formatasi presso i giudici amministrativi, richiamata dall’articolo in commento, il cui indirizzo è quello di annullare bandi e procedure per il conferimento di incarichi difensivi e per l’illegittima fissazione di compensi non in linea con i parametri professionali, nonché contrari alla disciplina sull’equo compenso nei rapporti con le P.A., è prevedibile ed auspicabile che si estenda (se sollecitata in modo opportuno) sino all’annullamento delle convenzioni proposte dai grandi committenti privati ed accettate obtorto collo dai professionisti, benché lontane dal prevedere un equo compenso.

Quindi, bene gli sforzi del CNF tendenti a sollecitare il legislatore, ma, a modesto avviso di chi scrive, il lavoro della categoria dovrà avere come obbiettivo immediato quello di portare la Suprema Corte a completare il lavoro iniziato, radicando vertenze esplorative in argomento e portandole sino al terzo grado di giudizio.

 

Per il Nucleo locale di monitoraggio

 

Avv. Alessandro Boienti

 

Avv. Davide Panzetti (referente per il monitoraggio dell’equo compenso)

 

 

 [ visualizza pdf ]

 

 

 

 

 

 

...vai all'Archivio News

 

 

 

servizi Cittadino

 

Amministrazione Trasparente

GDPR

PagoPA

 

PagoPA

 

sfera



 

 

Consiglio Ordine Avvocati Lodi   Viale Milano, 2   c/o Palazzo di Giustizia    26900 - Lodi   Tel.: 0371.421384   Fax: 0371.412329   cookies policy